Art. 17

Direttore generale

In vigore dal 11 set 2013
Direttore generale 1.   L’Ufficio è posto sotto la direzione di un direttore generale. Il direttore generale è nominato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2. Il mandato del direttore generale ha una durata di sette anni e non è rinnovabile. 2.   Ai fini della nomina di un nuovo direttore generale, la Commissione pubblica un invito a presentare candidature nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale pubblicazione è effettuata al più tardi sei mesi prima della scadenza del mandato del direttore generale in carica. Previo parere favorevole del comitato di vigilanza in merito alla procedura di selezione applicata dalla Commissione, quest’ultima stabilisce un elenco di candidati in possesso dei requisiti prescritti. La Commissione nomina il direttore generale previa consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio. 3.   Il direttore generale non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo nell’adempimento delle sue funzioni relative all’avvio ed allo svolgimento delle indagini esterne ed interne o alla stesura delle relative relazioni. Qualora il direttore generale ritenga che una misura adottata dalla Commissione comprometta la sua indipendenza, ne informa immediatamente il comitato di vigilanza e decide se presentare o meno ricorso contro la Commissione davanti alla Corte di giustizia. 4.   Il direttore generale riferisce regolarmente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti sulle conclusioni delle indagini svolte dall’Ufficio, sulle misure adottate e sulle difficoltà incontrate, nel rispetto della riservatezza delle indagini e dei diritti legittimi delle persone interessate e degli informatori, nonché, ove opportuno, della normativa nazionale applicabile ai procedimenti giudiziari. 5.   Il direttore generale stabilisce ogni anno, nell’ambito del piano di gestione annuale, le priorità della politica dell’Ufficio in materia di indagini e le trasmette, prima della pubblicazione, al comitato di vigilanza. Il direttore generale tiene periodicamente informato il comitato di vigilanza delle attività dell’Ufficio, dello svolgimento della sua funzione di indagine e delle misure adottate per dare seguito alle indagini. Il direttore generale informa periodicamente il comitato di vigilanza: a) dei casi in cui le raccomandazioni formulate dal direttore generale non siano state seguite; b) dei casi in cui le informazioni siano state trasmesse alle autorità giudiziarie degli Stati membri; c) della durata delle indagini conformemente all’, paragrafo 8. 6.   Il direttore generale può delegare per iscritto l’esercizio di alcune sue funzioni a norma dell’, dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 7, e dell’, paragrafo 2, a uno o più membri del personale dell’Ufficio, specificando le condizioni e i limiti di tale delega. 7.   Il direttore generale predispone una procedura consultiva e di controllo interna, compreso un controllo di legalità, riguardante tra l’altro il rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali delle persone interessate e del diritto nazionale degli Stati membri interessati, con particolare riferimento all’, paragrafo 2. 8.   Il direttore generale adotta orientamenti in merito alle procedure di indagine per il personale dell’Ufficio. Tali orientamenti sono conformi al presente regolamento e contemplano, tra l’altro: a) lo svolgimento delle indagini; b) le garanzie procedurali; c) informazioni dettagliate sulle procedure consultive e di controllo interne, compreso il controllo di legalità; d) la protezione dei dati. Tali orientamenti, nonché eventuali loro modifiche, sono adottati dopo che sia stata data al comitato di vigilanza la possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito e sono quindi trasmessi per conoscenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, e pubblicati a titolo informativo sul sito Internet dell’Ufficio nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione. 9.   Prima di irrogare una sanzione disciplinare nei confronti del direttore generale, la Commissione consulta il comitato di vigilanza. L’imposizione di eventuali sanzioni disciplinari nei confronti del direttore generale è oggetto di una decisione motivata, comunicata per conoscenza al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato di vigilanza. 10.   Ogni riferimento al «direttore» dell’Ufficio in qualsiasi atto giuridico si intende come riferimento al direttore generale.
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