Art. 16
Scambio di opinioni con le istituzioni
In vigore dal 11 set 2013
Scambio di opinioni con le istituzioni
1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione incontrano una volta l’anno il direttore generale per uno scambio di opinioni a livello politico al fine di discutere la politica dell’Ufficio in merito ai metodi di prevenzione e di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. Il comitato di vigilanza partecipa allo scambio di opinioni. Rappresentanti della Corte dei conti, di Eurojust e/o Europol possono essere invitati a partecipare in casi specifici, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del direttore generale o del comitato di vigilanza.
2. Lo scambio di opinioni può riguardare:
a)
le priorità strategiche delle politiche dell’Ufficio in materia di indagini;
b)
i pareri e le relazioni sulle attività del comitato di vigilanza previsti all’;
c)
le relazioni del direttore generale a norma dell’, paragrafo 4 e, ove opportuno, eventuali altre relazioni delle istituzioni relative al mandato dell’Ufficio;
d)
il quadro delle relazioni tra l’Ufficio e le istituzioni, organi e organismi;
e)
il quadro delle relazioni tra l’Ufficio e le autorità competenti degli Stati membri;
f)
le relazioni tra l’Ufficio e le autorità competenti dei paesi terzi, nonché le organizzazioni internazionali, nel quadro degli accordi di cui al presente regolamento;
g)
l’efficacia dei lavori dell’Ufficio in relazione all’adempimento del suo mandato.
3. Tutte le istituzioni che partecipano allo scambio di opinioni assicurano che esso non interferisca con lo svolgimento delle indagini in corso.
4. La istituzioni che partecipano allo scambio di opinioni tengono conto, nei loro provvedimenti, dei pareri espressi nell’ambito di tale scambio. Il direttore generale fornisce, nelle relazioni di cui all’, paragrafo 4, informazioni sulle eventuali misure adottate dall’Ufficio.
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