Art. 14

Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali

In vigore dal 11 set 2013
Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali 1.   L’Ufficio può concludere, all’occorrenza, accordi amministrativi con autorità competenti di paesi terzi e con organizzazioni internazionali. L’Ufficio coordina la sua azione, se del caso, con i competenti servizi della Commissione e con il servizio europeo per l’azione esterna, in particolare prima di concludere tali accordi. Gli accordi possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, comprese, su richiesta, relazioni sull’andamento dei lavori. 2.   L’Ufficio informa le autorità competenti degli Stati membri interessati prima che informazioni fornite dalle stesse siano trasmesse dall’Ufficio alle autorità competenti di paesi terzi o a organizzazioni internazionali. L’Ufficio tiene un registro di tutte le trasmissioni di dati personali, compresi i motivi di tali trasmissioni, conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.
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