Art. 13
Cooperazione dell’Ufficio con Eurojust e Europol
In vigore dal 11 set 2013
Cooperazione dell’Ufficio con Eurojust e Europol
1. Nell’ambito del suo mandato per proteggere gli interessi finanziari dell’Unione, l’Ufficio coopera, all’occorrenza, con Eurojust e con l’Ufficio europeo di polizia (Europol). Ove necessario per agevolare tale collaborazione, l’Ufficio conclude con Eurojust ed Europol accordi amministrativi. Tali accordi di lavoro possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, compresi dati personali e informazioni classificate, nonché, su richiesta, relazioni sull’andamento dei lavori.
Ove ciò possa sostenere e rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali preposte alle indagini e all’esercizio dell’azione penale od ove l’Ufficio abbia trasmesso alle autorità competenti degli Stati membri informazioni che lascino supporre l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione che configurano tra le forme gravi di criminalità, esso trasmette a Eurojust le informazioni pertinenti, nei limiti del mandato di Eurojust.
2. Le autorità competenti degli Stati membri interessati sono informate tempestivamente dall’Ufficio nei casi in cui informazioni fornite dalle stesse siano trasmesse dall’Ufficio a Eurojust o Europol.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:883:oj#art-13