Art. 7
In vigore dal 26 ago 2013
Gli Stati membri prevedono le misure necessarie per garantire la rappresentatività e l’accuratezza dei prezzi comunicati a norma dell’ e informano la Commissione di tali misure entro il 30 giugno 2014 e, successivamente, entro il mese successivo ad eventuali modifiche in relazione a tali misure.
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