Art. 4

In vigore dal 26 ago 2013
1.   In assenza di rilevamento dei prezzi sui mercati pubblici o da parte degli operatori dei macelli o delle persone fisiche o giuridiche di cui all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, i prezzi sono rilevati dalle camere dell’agricoltura, dai centri di quotazione, dalle organizzazioni agricole cooperative o dai sindacati degli agricoltori nello Stato membro interessato. Tuttavia, se uno Stato membro ha istituito un comitato incaricato della determinazione dei prezzi per una regione e se tale comitato è costituito in pari proporzioni da acquirenti e venditori di determinate categorie di bovini o di carcasse di tali animali, lo Stato membro può utilizzare tale comitato per il calcolo dei prezzi da comunicare. 2.   Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione i loro mercati rappresentativi, le qualità da definire e i coefficienti di ponderazione di cui all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 2 e all’, paragrafo 2, nonché i coefficienti correttivi di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, entro il 1o giugno 2014 e successivamente entro il 1o giugno di ogni anno. Per quanto riguarda i mercati rappresentativi, la comunicazione comprende: a) il metodo di rilevamento applicato con l’indicazione dei tipi di fonti di registrazione dei prezzi di cui al presente regolamento; b) un’indicazione della quota del volume registrato, per ogni tipo di fonte di rilevamento dei prezzi, espressa come percentuale di ciascuna categoria di bovini oggetto di scambi o macellati. La Commissione trasmette a tutti gli Stati membri le informazioni di cui al primo comma. 3.   Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del mercoledì di ogni settimana, i prezzi medi nazionali per ciascun tipo di bovini di cui all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, rilevati sui rispettivi mercati rappresentativi. Essi non comunicano tali prezzi ad alcun altro organismo prima di averli comunicati alla Commissione. Tali prezzi si riferiscono al periodo di sette giorni che va dal lunedì alla domenica precedente la settimana nella quale sono comunicate le informazioni. I prezzi comunicati sono espressi in euro o eventualmente in moneta nazionale. Per le comunicazioni di cui al presente paragrafo, gli Stati membri utilizzano un sistema di trasmissione elettronica messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.
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