Art. 6

In vigore dal 26 ago 2013
Qualora uno Stato membro adotti, per motivi di ordine veterinario o sanitario, misure che incidono sulla normale evoluzione dei prezzi registrati sui suoi mercati rappresentativi, la Commissione può autorizzare lo Stato membro a non tener conto dei prezzi registrati sul mercato o sui mercati in questione oppure a utilizzare gli ultimi prezzi registrati sul mercato o sui mercati suddetti prima dell’applicazione di tali misure.
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