Art. 2
In vigore dal 26 ago 2013
1. Il prezzo medio dell’Unione, per chilogrammo di peso vivo, dei bovini magri corrisponde alla media dei prezzi rilevati per i giovani bovini magri e i bovini magri maschi e femmine di un anno sui mercati rappresentativi degli Stati membri con una quota importante nella produzione e nel commercio di tali bovini, elencati nell’allegato II, ponderata mediante i coefficienti stabiliti sulla base dei seguenti elementi:
a)
per quanto riguarda i giovani bovini magri, il numero di bovini di età non superiore a un anno e non destinati alla macellazione, rilevato nell’Unione, quale trasmesso a norma dell’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1165/2008;
b)
per quanto riguarda i giovani bovini magri maschi di un anno, il numero di bovini maschi di età superiore a un anno ma inferiore a due rilevato nell’Unione, quale trasmesso a norma dell’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1165/2008;
c)
per quanto riguarda i giovani bovini magri femmine di un anno, il numero di bovini femmine di età superiore a un anno ma inferiore a due che non hanno ancora partorito rilevato nell’Unione, quale trasmesso a norma dell’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1165/2008.
2. I prezzi da comunicare per ciascun tipo di bovini magri di cui al paragrafo 1 sono rilevati sui mercati pubblici o da persone fisiche o giuridiche che commerciano un numero considerevole di questi tipi di bovini magri designate dallo Stato membro.
Tali prezzi si ottengono calcolando la media dei prezzi pagati nello Stato membro alla stessa fase del commercio all’ingrosso, al netto dell’IVA, per il tipo interessato, ponderata mediante coefficienti che esprimono la proporzione relativa delle diverse qualità di bovini magri definita dallo Stato membro e l’importanza relativa di ciascun mercato.
3. Ai fini del presente articolo, si intende per:
a)
«giovani bovini magri» i bovini maschi e femmine di età pari o superiore a 6 mesi ma inferiore a 12 mesi, acquistati dopo lo svezzamento per l’ingrasso;
b)
«bovini magri di un anno» i bovini maschi e femmine di età pari o superiore a 12 mesi ma inferiore a 24 mesi, acquistati per l’ingrasso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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