Art. 5

In vigore dal 26 ago 2013
La Commissione rivede periodicamente i coefficienti di ponderazione di cui all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, per tener conto delle tendenze rilevate a livello nazionale e dell’Unione. Dopo ciascuna revisione la Commissione comunica i coefficienti di ponderazione riveduti agli Stati membri.
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