Art. 9
Indicazioni geografiche stabilite
In vigore dal 25 lug 2013
Indicazioni geografiche stabilite
1. Se la scheda tecnica di un’indicazione geografica stabilita, presentata a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, non consente di dimostrare che i requisiti di cui all’, paragrafo 1, del suddetto regolamento sono soddisfatti, la Commissione fissa un termine per la sua modifica o revoca o per l’invio di osservazioni da parte dello Stato membro.
2. Se lo Stato membro non provvede a porre rimedio alle carenze entro il termine di cui al paragrafo 1, la scheda tecnica si considera non presentata e si applica l’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 110/2008.
Storico versioni
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