Art. 15

Esame di un’opposizione

In vigore dal 25 lug 2013
Esame di un’opposizione 1.   Se l’opposizione è ammissibile, la Commissione la comunica allo Stato membro, alle autorità del paese terzo o all’ente privato del paese terzo in questione e li invita a presentare osservazioni entro un termine di due mesi. Le osservazioni ricevute nel termine suddetto sono comunicate all’opponente. 2.   La Commissione chiede alle parti di presentare commenti sulle osservazioni ricevute dalle altre parti entro un termine di due mesi. 3.   Se la Commissione ritiene che l’opposizione sia fondata, essa respinge la domanda di registrazione. 4.   Se, in caso di opposizioni multiple, da un esame preliminare di una o più di tali opposizioni risulta che la domanda di registrazione non può essere accolta, la Commissione può sospendere le altre procedure di opposizione. La Commissione informa gli altri opponenti in merito alle decisioni che li riguardano. 5.   Se una domanda di registrazione viene respinta, le procedure di opposizione sospese si considerano archiviate e gli opponenti interessati ne sono debitamente informati.
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