Art. 14
Ammissibilità di un’opposizione
In vigore dal 25 lug 2013
Ammissibilità di un’opposizione
1. L’opposizione è ammissibile se indica, ove del caso, i diritti anteriori addotti e i motivi dell’opposizione e se è stata ricevuta entro il termine di cui all’, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008.
2. L’opposizione fondata sulla notorietà e sulla reputazione di un marchio commerciale preesistente già utilizzato nell’Unione, in conformità all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 110/2008, è accompagnata dalla prova della presentazione di una domanda di registrazione, della registrazione o dell’uso del marchio commerciale preesistente, come il certificato di registrazione o la prova del suo uso, nonché dalla prova della sua notorietà e reputazione.
3. Le opposizioni contengono informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno dell’opposizione, insieme ai pertinenti documenti giustificativi.
Le informazioni e le prove prodotte per dimostrare l’uso di un marchio commerciale preesistente contengono riferimenti al luogo, alla durata, alla portata e alla natura dell’uso nonché alla sua notorietà e reputazione.
4. Qualora le informazioni e i documenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non siano stati presentati, la Commissione invita l’opponente a porre rimedio alle carenze entro un termine di due mesi. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge l’opposizione in quanto inammissibile.
Storico versioni
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