Art. 13

Opposizione alla registrazione

In vigore dal 25 lug 2013
Opposizione alla registrazione 1.   Le opposizioni di cui all’, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008 sono redatte in conformità al modulo riportato nell’allegato III del presente regolamento e presentate alla Commissione. La data di presentazione dell’opposizione è la data della sua ricezione da parte della Commissione. 2.   All’opponente è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti: a) il numero di fascicolo; b) il numero di pagine ricevute; c) la data di ricezione dell’opposizione.
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