Art. 13
Opposizione alla registrazione
In vigore dal 25 lug 2013
Opposizione alla registrazione
1. Le opposizioni di cui all’, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008 sono redatte in conformità al modulo riportato nell’allegato III del presente regolamento e presentate alla Commissione. La data di presentazione dell’opposizione è la data della sua ricezione da parte della Commissione.
2. All’opponente è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti:
a)
il numero di fascicolo;
b)
il numero di pagine ricevute;
c)
la data di ricezione dell’opposizione.
Storico versioni
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