Art. 20

Esame di una richiesta di cancellazione

In vigore dal 25 lug 2013
Esame di una richiesta di cancellazione 1.   Se la Commissione non ha respinto la richiesta di cancellazione a norma dell’, paragrafo 3, essa comunica tale richiesta allo Stato membro o all’autorità del paese terzo o all’ente privato del paese terzo la cui indicazione geografica è oggetto della richiesta di cancellazione e li invita a presentare osservazioni entro un termine di due mesi. Le osservazioni ricevute entro il suddetto termine sono comunicate all’autore della richiesta di cancellazione. 2.   Se lo Stato membro, l’autorità del paese terzo o l’ente privato del paese terzo in questione non presentano alcuna osservazione o non rispettano il termine di due mesi previsto a tal fine, la Commissione decide in merito alla cancellazione. 3.   Trascorso il termine per la presentazione delle osservazioni, la Commissione decide in merito alla cancellazione dell’indicazione geografica in questione in base alle prove di cui dispone. A tal fine valuta se il rispetto della scheda tecnica dell’indicazione geografica non sia più possibile o non possa più essere garantito e, in particolare, se le condizioni previste all’ del regolamento (CE) n. 110/2008 non sono più soddisfatte o non possono più esserlo nell’immediato futuro. La decisione di cancellazione è comunicata allo Stato membro, all’autorità del paese terzo o all’ente privato del paese terzo in questione o all’autore della richiesta di cancellazione. 4.   Qualora siano state presentate più richieste di cancellazione relative alla stessa indicazione geografica e, dopo l’esame preliminare di una o più di tali richieste, la Commissione decida che non è più giustificato proteggere l’indicazione geografica, essa può sospendere le altre procedure di cancellazione relative a tale indicazione geografica. La Commissione informa gli altri richiedenti interessati in merito alle decisioni che li riguardano. Se un’indicazione geografica è cancellata, la Commissione chiude le procedure di cancellazione sospese e informa di conseguenza gli altri richiedenti interessati.
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