Art. 19

Ammissibilità di una richiesta di cancellazione

In vigore dal 25 lug 2013
Ammissibilità di una richiesta di cancellazione 1.   Una richiesta di cancellazione è ammissibile se afferma chiaramente l’interesse legittimo dell’autore della richiesta e spiega i motivi di tale cancellazione. 2.   Le richieste di cancellazione contengono informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno della cancellazione. La richiesta è accompagnata dai documenti giustificativi pertinenti e, in particolare, da una dichiarazione dello Stato membro o dell’autorità del paese terzo in cui l’autore della richiesta risiede o ha stabilito la sede legale. 3.   Se le informazioni e i documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono stati forniti contestualmente alla richiesta di cancellazione, la Commissione invita l’autore della richiesta a porre rimedio alle carenze entro un termine di due mesi. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge la richiesta in quanto inammissibile. La Commissione comunica la decisione di inammissibilità all’autore della richiesta di cancellazione nonché allo Stato membro, all’autorità del paese terzo o all’ente privato del paese terzo la cui indicazione geografica è oggetto della richiesta di cancellazione.
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