Art. 21

Modifica della scheda tecnica

In vigore dal 25 lug 2013
Modifica della scheda tecnica 1.   La domanda di modifica della scheda tecnica relativa a un’indicazione geografica registrata, di cui all’ del regolamento (CE) n. 110/2008, è redatta in conformità dell’allegato V del presente regolamento e inviata in formato elettronico. 2.   Ai fini della domanda di cui al paragrafo 1, gli articoli da 8 a 15 del presente regolamento si applicano mutatis mutandis. Tali procedure riguardano unicamente i punti della scheda tecnica che sono oggetto della modifica. 3.   Se la domanda di modifica della scheda tecnica è presentata da un richiedente diverso dal richiedente iniziale, la Commissione comunica la domanda al richiedente iniziale.
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Modifica della scheda tecnica (Art. 21 Regolamento (UE) 2013/716) — Testo vigente | Portale Normativo