Art. 8

Ricezione della domanda

In vigore dal 25 lug 2013
Ricezione della domanda 1.   La data di presentazione di una domanda è la data della sua ricezione da parte della Commissione. 2.   Allo Stato membro o all’autorità del paese terzo o all’ente privato del paese terzo in questione è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti: a) il numero di fascicolo; b) il nome da registrare; c) il numero di pagine ricevute; d) la data di ricezione della domanda.
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