Art. 8
Ricezione della domanda
In vigore dal 25 lug 2013
Ricezione della domanda
1. La data di presentazione di una domanda è la data della sua ricezione da parte della Commissione.
2. Allo Stato membro o all’autorità del paese terzo o all’ente privato del paese terzo in questione è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti:
a)
il numero di fascicolo;
b)
il nome da registrare;
c)
il numero di pagine ricevute;
d)
la data di ricezione della domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2013:716:oj#art-8