Art. 7
Domande transfrontaliere
In vigore dal 25 lug 2013
Domande transfrontaliere
1. Se un’indicazione geografica transfrontaliera riguarda solo Stati membri, la relativa domanda è presentata congiuntamente oppure da uno degli Stati membri a nome degli altri. In quest’ultimo caso, essa contiene un documento di ciascuno degli altri Stati membri interessati che autorizza lo Stato membro che trasmette la domanda ad agire per suo conto.
Se un’indicazione geografica transfrontaliera riguarda solo paesi terzi, la relativa domanda è presentata alla Commissione da uno solo dei richiedenti a nome degli altri o da uno solo dei paesi terzi a nome degli altri e comprende:
a)
la prova della protezione nei paesi terzi interessati; e
b)
un documento di ciascuno degli altri paesi terzi interessati che autorizza il paese terzo che presenta la domanda ad agire per suo conto.
Se un’indicazione geografica transfrontaliera riguarda almeno uno Stato membro e almeno un paese terzo, la domanda è presentata alla Commissione da uno degli Stati membri, da una delle autorità del paese terzo o da uno degli enti privati del paese terzo in questione e comprende:
a)
la prova della protezione nei paesi terzi interessati; e
b)
un documento di ciascuno degli Stati membri o dei paesi terzi interessati che autorizza la parte che presenta la domanda ad agire per suo conto.
2. Lo Stato membro o l’autorità del paese terzo o l’ente privato del paese terzo in questione che presenta alla Commissione una domanda transfrontaliera diventa il destinatario di ogni notifica o decisione della Commissione.
Storico versioni
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