Art. 5

Diluizione di una bevanda spiritosa

In vigore dal 25 lug 2013
Diluizione di una bevanda spiritosa Ai fini dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 110/2008, la riduzione, mediante l’aggiunta esclusiva di acqua, del titolo alcolometrico di una bevanda spiritosa al di sotto del titolo alcolometrico minimo stabilito per tale bevanda nella categoria corrispondente di cui all’allegato II del suddetto regolamento è considerata una diluizione.
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