Art. 23
Presentazione di una richiesta di ripresa in carico qualora sia stata presentata una nuova domanda nello Stato membro richiedente
In vigore dal 26 giu 2013
Presentazione di una richiesta di ripresa in carico qualora sia stata presentata una nuova domanda nello Stato membro richiedente
1. Uno Stato membro presso il quale una persona di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) o d), abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell’, paragrafo 5, e dell’, paragrafo 1, lettere b), c) o d), può chiedere all’altro Stato membro di riprendere in carico tale persona.
2. Una richiesta di ripresa in carico è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac ai sensi dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 603/2013.
Se la richiesta di ripresa in carico è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, essa è inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell’, paragrafo 2.
3. Se la richiesta di ripresa in carico non è presentata entro i termini prescritti al paragrafo 2, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro in cui la nuova domanda è stata presentata.
4. Una richiesta di ripresa in carico è effettuata utilizzando un formulario uniforme e comprende elementi di prova o circostanze indiziarie che figurano nelle due liste di cui all’, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell’interessato, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è competente sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento.
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione delle richieste di ripresa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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