Art. 24
Presentazione di una richiesta di ripresa in carico qualora non sia stata presentata una nuova domanda nello Stato membro richiedente
In vigore dal 26 giu 2013
Presentazione di una richiesta di ripresa in carico qualora non sia stata presentata una nuova domanda nello Stato membro richiedente
1. Uno Stato membro sul cui territorio una persona di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) o d), soggiorna senza un titolo di soggiorno e presso cui non è stata presentata una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell’, paragrafo 5, e dell’, paragrafo 1, lettere b), c) o d), può chiedere all’altro Stato membro di riprendere in carico tale persona.
2. In deroga all’, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (15), ove uno Stato membro sul cui territorio una persona soggiorna senza un titolo di soggiorno decida di consultare il sistema Eurodac ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 603/2013, la richiesta di ripresa in carico di una persona di cui all’, paragrafo 1, lettere b) o c), del presente regolamento o di una persona di cui al suo , paragrafo 1, lettera d), la cui domanda di protezione internazionale non è stata respinta con una decisione definitiva è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac ai sensi dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 603/2013.
Se la richiesta di ripresa in carico è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, essa è inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data in cui lo Stato membro richiedente apprende che un altro Stato membro può essere competente per detta persona.
3. Se la richiesta di ripresa in carico non è presentata entro i termini prescritti al paragrafo 2, lo Stato membro sul cui territorio l’interessato soggiorna senza titolo di soggiorno gli offre la possibilità di presentare una nuova domanda.
4. Qualora una persona di cui all’, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, la cui domanda di protezione internazionale sia stata respinta con decisione definitiva in uno Stato membro, si trovi nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno, quest’ultimo Stato membro può chiedere al primo Stato membro di riprendere in carico l’interessato o di avviare una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE.
Se il secondo Stato membro decide di chiedere al primo Stato membro di riprendere in carico l’interessato, non si applicano le norme previste dalla direttiva 2008/15/CE.
5. La richiesta di ripresa in carico della persona di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) o d), è effettuata utilizzando un formulario uniforme e comprende elementi di prova o circostanze indiziarie che figurano nei due elenchi di cui all’, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell’interessato, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è competente sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento.
La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce e riesamina periodicamente i due elenchi nei quali figurano gli elementi di prova e le circostanze indiziarie pertinenti conformemente ai criteri di cui all’, paragrafo 3, lettere a) e b), e adotta condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione delle richieste di ripresa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:604:oj#art-24