Art. 22
Risposta a una richiesta di presa in carico
In vigore dal 26 giu 2013
Risposta a una richiesta di presa in carico
1. Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta.
2. Nella procedura di determinazione dello Stato membro competente, sono utilizzati elementi di prova e circostanze indiziarie.
3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce e riesamina periodicamente due elenchi nei quali figurano gli elementi di prova e le circostanze indiziarie pertinenti conformemente ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
a)
Prove:
i)
si tratta di prove formali che determinano la competenza ai sensi del presente regolamento, finché non siano confutate da prove contrarie;
ii)
gli Stati membri forniscono al comitato di cui all’ modelli dei diversi tipi di documenti amministrativi, conformemente alla tipologia stabilita nell’elenco di prove formali;
b)
circostanze indiziarie:
i)
si tratta di elementi indicativi che, pur essendo oppugnabili, possono essere sufficienti, in alcuni casi, a seconda del valore probatorio ad essi attribuito;
ii)
il loro valore probatorio, in relazione alla competenza per l’esecuzione della procedura di protezione internazionale, è esaminato caso per caso.
4. Il requisito della prova non deve andare oltre quanto necessario ai fini della corretta applicazione del presente regolamento.
5. In mancanza di prove formali, lo Stato membro richiesto si dichiara competente se le circostanze indiziarie sono coerenti, verificabili e sufficientemente particolareggiate per stabilire la competenza.
6. Se lo Stato membro richiedente ha invocato l’urgenza, conformemente alle disposizioni dell’, paragrafo 2, lo Stato membro richiesto compie ogni sforzo al fine di rispettare il termine indicato. In casi eccezionali, quando è possibile dimostrare che l’esame di una richiesta ai fini della presa in carico di un richiedente è particolarmente complessa, lo Stato membro richiesto può fornire la sua risposta dopo il termine richiesto, ma comunque entro un mese. In tali situazioni lo Stato membro richiesto deve comunicare la propria decisione di differire la risposta allo Stato richiedente entro il termine originariamente richiesto.
7. La mancata risposta entro la scadenza del termine di due mesi citato al paragrafo 1 e di quello di un mese citato al paragrafo 6 equivale all’accettazione della richiesta e comporta l’obbligo di prendere in carico la persona, compreso l’obbligo di prendere disposizioni appropriate all’arrivo della stessa.
Storico versioni
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