Art. 21
Presentazione di una richiesta di presa in carico
In vigore dal 26 giu 2013
Presentazione di una richiesta di presa in carico
1. Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l’esame della stessa può chiedere a tale Stato membro di prendere in carico il richiedente quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda ai sensi dell’, paragrafo 2.
In deroga al primo comma, nel caso di una risposta pertinente di Eurodac con dati registrati ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 603/2013, la richiesta è inviata entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente ai sensi dell’, paragrafo 2, di tale regolamento.
Se la richiesta di prendere in carico un richiedente non è formulata entro i termini previsti al primo e al secondo comma, la competenza dell’esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata.
2. Lo Stato membro richiedente può sollecitare una risposta urgente nei casi in cui la domanda di protezione internazionale sia stata presentata a seguito di un rifiuto d’ingresso o di soggiorno, di un arresto per soggiorno irregolare, della notificazione o dell’esecuzione di un provvedimento di allontanamento.
La richiesta riporta i motivi che giustificano una risposta urgente e il termine entro il quale tale risposta è attesa. Tale termine è pari ad almeno una settimana.
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato membro è effettuata utilizzando un formulario uniforme e accludendo elementi di prova o circostanze indiziarie quali descritti nei due elenchi dell’, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalla dichiarazione del richiedente, che permettano alle autorità dello Stato richiesto di verificare la competenza di questo in base ai criteri definiti dal presente regolamento.
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi relative alla preparazione e alla presentazione delle richieste di presa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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