Art. 20
Avvio della procedura
In vigore dal 26 giu 2013
Avvio della procedura
1. La procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro.
2. La domanda di protezione internazionale si considera presentata non appena le autorità competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente o un verbale redatto dalle autorità. Nel caso di domanda non scritta, il periodo che intercorre dalla dichiarazione di volontà e la stesura del relativo verbale deve essere quanto più breve possibile.
3. Ai fini del presente regolamento, la situazione di un minore che accompagna il richiedente e risponde alla definizione di familiare, è indissociabile da quella del suo familiare e rientra nella competenza dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale del suddetto familiare, anche se il minore non è personalmente un richiedente, purché ciò sia nell’interesse superiore del minore. Lo stesso trattamento è riservato ai figli nati dopo che i richiedenti sono giunti nel territorio degli Stati membri senza che sia necessario cominciare una nuova procedura di presa in carico degli stessi.
4. Quando una domanda di protezione internazionale è presentata alle autorità competenti di uno Stato membro da un richiedente che si trova nel territorio di un altro Stato membro, la determinazione dello Stato membro competente spetta allo Stato membro nel cui territorio si trova il richiedente. Tale Stato membro è informato tempestivamente della presenza del richiedente dallo Stato membro che ha ricevuto la domanda di protezione internazionale e, ai fini del presente regolamento, è considerato lo Stato nel quale la domanda è stata presentata.
Il richiedente è informato per iscritto di tale modifica nello Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione e della data alla quale essa è avvenuta.
5. Lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente.
Tale obbligo viene meno qualora lo Stato membro tenuto a portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente possa stabilire che il richiedente ha lasciato nel frattempo il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o che un altro Stato membro gli ha rilasciato un titolo di soggiorno.
La domanda presentata dopo il periodo di assenza di cui al secondo comma è considerata una nuova domanda e dà inizio a una nuova procedura di determinazione dello Stato membro competente.
Storico versioni
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