Art. 503

Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite 1.   Entro il 31 dicembre 2014, previa consultazione dell'ABE, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte appropriate, nella quale esamina se i fattori di ponderazione del rischio di cui all' e i requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico di cui all', paragrafo 3, siano appropriati per tutti gli strumenti ammissibili a tali trattamenti e se i criteri di cui all' siano adeguati. 2.   La relazione e le proposte di cui al paragrafo 1 concernono i seguenti aspetti: a) la misura in cui gli attuali requisiti patrimoniali di vigilanza applicabili alle obbligazioni garantite distinguono in maniera adeguata tra le variazioni nella qualità creditizia delle obbligazioni garantite e la garanzia reale che le copre, compresa l'entità delle variazioni nei diversi Stati membri; b) la trasparenza del mercato delle obbligazioni garantite e la misura in cui questo fattore facilita un'esaustiva analisi interna del rischio di credito delle obbligazioni garantite e della garanzia reale a copertura delle stesse da parte degli investitori e la separazione delle attività in caso di insolvenza dell'emittente, compresi gli effetti di attenuazione del rigoroso quadro giuridico nazionale sottostante conformemente all' del presente regolamento e dell', paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE sulla qualità creditizia complessiva di un'obbligazione garantita e delle sue implicazioni per il livello di trasparenza richiesto dagli investitori; e c) la misura in cui l'emissione di obbligazioni garantite da parte di un ente creditizio incide sul rischio di credito cui sono esposti gli altri creditori dell'ente emittente. 3.   Entro il 31 dicembre 2014, previa consultazione dell'ABE, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio nella quale esamina se i prestiti garantiti da aeromobili (gravami su aeromobili) e i prestiti su immobili residenziali coperti da una garanzia ma non garantiti da un'ipoteca registrata siano da considerarsi, in determinate circostanze, attività ammissibili conformemente dell'. 4.   Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione riesamina l'adeguatezza della deroga di cui all' e, se del caso, esamina l'opportunità di estendere un simile trattamento a qualsiasi altra forma di obbligazione garantita. Alla luce di tale riesame la Commissione può, se del caso, adottare atti delegati conformemente all' per rendere permanente la deroga o presentare proposte legislative per estenderla ad altre forme di obbligazioni garantite.
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Art. 503 Regolamento (UE) 2013/575 — Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite | Portale Normativo