Art. 502

Ciclicità dei requisiti patrimoniali

In vigore dal 26 giu 2013
Ciclicità dei requisiti patrimoniali La Commissione, in collaborazione con l'ABE, il CERS e gli Stati membri e tenendo conto del parere della BCE, verifica periodicamente se il presente regolamento considerato nel suo insieme, determini, congiuntamente alla direttiva 2013/36/UE effetti significativi sul ciclo economico e, sulla base di tale esame, stabilisce se si giustifichi l'adozione di misure correttive. Entro il 31 dicembre 2013 l'ABE riferisce alla Commissione se e in che modo le metodologie utilizzate dagli enti nel quadro del metodo IRB debbano convergere al fine di conseguire requisiti patrimoniali maggiormente comparabili e attenuare allo stesso tempo la prociclicità. Sulla base di tale analisi e tenendo conto del parere della BCE, la Commissione redige una relazione biennale e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte adeguate. Al momento della redazione della relazione devono essere adeguatamente dichiarati i contributi delle parti che chiedono e che offrono prestiti. Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione procede al riesame dell'applicazione dell', paragrafo 1, lettera c), e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso. Per quanto riguarda l'eliminazione potenziale dell', paragrafo 1, lettera c), e la sua potenziale applicazione a livello di Unione, la revisione garantisce in particolare la presenza di garanzie sufficienti per assicurare la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri.
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Art. 502 Regolamento (UE) 2013/575 — Ciclicità dei requisiti patrimoniali | Portale Normativo