Art. 336

Requisito in materia di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione

In vigore dal 26 giu 2013
Requisito in materia di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione 1.   L'ente imputa le sue posizioni nette in strumenti diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione, calcolate conformemente all', alle categorie appropriate della tabella 1 in funzione dell'emittente o dell'obbligato, della valutazione esterna o interna del merito di credito e della durata residua e quindi le moltiplica per le ponderazioni indicate in tale tabella. Esso addiziona le sue posizioni ponderate risultanti dall'applicazione del presente articolo (a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte) per calcolare il suo requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico. Tabella 1 Categorie Requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 0 % per il rischio di credito. 0  % Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 20 % o al 50 % per il rischio di credito e altri elementi qualificati secondo la definizione di cui al paragrafo 4. 0,25 % (durata residua inferiore o pari a 6 mesi) 1,00 % (durata residua maggiore di 6 mesi e inferiore o pari a 24 mesi) 1,60 % (durata residua superiore a 24 mesi) Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 100 % per il rischio di credito. 8,00  % Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 150 % per il rischio di credito. 12,00  % 2.   Per quanto riguarda gli enti che applicano il metodo IRB alla classe di esposizione cui l'emittente dello strumento di debito appartiene, per beneficiare di un fattore di ponderazione del rischio relativo al rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato come specificato al paragrafo 1, l'emittente dell'esposizione deve disporre di un rating interno con una PD equivalente o inferiore a quella associata alla classe di merito di credito appropriata nel quadro del metodo standardizzato. 3.   Gli enti possono calcolare il requisito a fronte del rischio specifico per le obbligazioni che possono beneficiare di un fattore di ponderazione del rischio pari al 10 % conformemente al trattamento di cui all', paragrafi 4, 5 e 6, come metà del requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico per la seconda categoria della tabella 1. 4.   Altri elementi qualificati sono: a) le posizioni lunghe e corte in attività per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta e che soddisfano tutte le seguenti condizioni: i) sono considerate sufficientemente liquide dagli enti interessati; ii) la loro qualità di investimento è, a giudizio dell'ente, almeno equivalente a quella delle attività di cui alla tabella 1, seconda riga; iii) sono quotate almeno su un mercato regolamentato di uno Stato membro, o in una borsa di un paese terzo se quest'ultima è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro in questione; b) le posizioni lunghe e corte in attività emesse da enti soggetti ai requisiti in materia di fondi propri stabiliti nel presente regolamento, che sono considerate dall'ente interessato sufficientemente liquide e la cui qualità di investimento è, a giudizio dell'ente, almeno equivalente a quella delle attività di cui alla tabella 1, seconda riga; c) strumenti emessi da enti che sono considerati avere una qualità creditizia equivalente o superiore a quella corrispondente alla classe di merito di credito 2 nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di credito di esposizioni nei confronti di enti che sono soggetti a norme in materia di vigilanza e regolamentazione comparabili a quelle previste dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE Gli enti che si avvalgono delle lettere a) o b) dispongono di una metodologia documentata per valutare se le attività soddisfano i requisiti di cui alle stesse lettere e notificano la metodologia alle autorità competenti.
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