Art. 457

Aggiustamenti e correzioni tecniche

In vigore dal 26 giu 2013
Aggiustamenti e correzioni tecniche Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per effettuare aggiustamenti e correzioni tecniche di elementi non essenziali delle disposizioni indicate di seguito al fine di tener conto dell'evoluzione dei nuovi prodotti finanziari o delle nuove attività finanziarie, di effettuare aggiustamenti tenendo conto degli sviluppi dopo l'adozione del presente regolamento in altri atti legislativi dell'Unione in materia di servizi finanziari e di contabilità, in particolare i principi contabili basati sul regolamento (CE) n. 1606/2002: a) i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di credito di cui agli articoli da 111 a 134 e agli articoli da 143 a 191; b) gli effetti dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 193 a 241; c) i requisiti in materia di fondi propri per la cartolarizzazione di cui agli articoli da 243 a 266; d) i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di controparte conformemente agli articoli da 272 a 311; e) i requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo di cui agli articoli da 315 a 324; f) i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato di cui agli articoli da 325 a 377; g) i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di regolamento di cui agli ; h) i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito di cui agli ; i) la parte due e l' soltanto a seguito di sviluppi in materia di principi contabili o di altri requisiti che tengano conto della normativa dell'Unione.
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Art. 457 Regolamento (UE) 2013/575 — Aggiustamenti e correzioni tecniche | Portale Normativo