Art. 457
Aggiustamenti e correzioni tecniche
In vigore dal 26 giu 2013
Aggiustamenti e correzioni tecniche
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per effettuare aggiustamenti e correzioni tecniche di elementi non essenziali delle disposizioni indicate di seguito al fine di tener conto dell'evoluzione dei nuovi prodotti finanziari o delle nuove attività finanziarie, di effettuare aggiustamenti tenendo conto degli sviluppi dopo l'adozione del presente regolamento in altri atti legislativi dell'Unione in materia di servizi finanziari e di contabilità, in particolare i principi contabili basati sul regolamento (CE) n. 1606/2002:
a)
i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di credito di cui agli articoli da 111 a 134 e agli articoli da 143 a 191;
b)
gli effetti dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 193 a 241;
c)
i requisiti in materia di fondi propri per la cartolarizzazione di cui agli articoli da 243 a 266;
d)
i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di controparte conformemente agli articoli da 272 a 311;
e)
i requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo di cui agli articoli da 315 a 324;
f)
i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato di cui agli articoli da 325 a 377;
g)
i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di regolamento di cui agli ;
h)
i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito di cui agli ;
i)
la parte due e l' soltanto a seguito di sviluppi in materia di principi contabili o di altri requisiti che tengano conto della normativa dell'Unione.
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