Art. 459
Requisiti prudenziali
In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti prudenziali
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per imporre, per un periodo di un anno, requisiti prudenziali più rigorosi per le esposizioni, nei casi in cui ciò sia necessario per affrontare variazioni dell'intensità dei rischi micro e macroprudenziali risultanti da sviluppi del mercato nell'Unione o al di fuori di essa che incidono su tutti gli Stati membri, e nei casi in cui gli strumenti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE non siano sufficienti ad affrontare tali rischi, in particolare previa raccomandazione o parere del CERS o dell'ABE riguardanti:
a)
il livello dei fondi propri fissato all';
b)
i requisiti per le grandi esposizioni di cui all' e agli articoli da 395 a 403;
c)
gli obblighi di informativa al pubblico fissati agli articoli da 431 a 455.
La Commissione, assistita dal CERS, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno una volta all'anno, una relazione sugli sviluppi del mercato per i quali potrebbe essere necessario il ricorso al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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