Art. 456
Atti delegati
In vigore dal 26 giu 2013
Atti delegati
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all', con riguardo ai seguenti aspetti:
a)
chiarimento delle definizioni di cui agli per assicurare l'applicazione uniforme del presente regolamento;
b)
chiarimento delle definizioni di cui agli per tenere conto, nell'applicazione del presente regolamento, dell'evoluzione dei mercati finanziari;
c)
revisione dell'elenco delle classi di esposizioni di cui agli per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;
d)
importo specificato all', lettera c), all', paragrafo 5, lettera a), all', paragrafo 4, e all', paragrafo 4, per tenere conto degli effetti dell'inflazione;
e)
elenco e classificazione degli elementi fuori bilancio di cui agli allegati I e II, per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;
f)
adattamento delle categorie di imprese di investimento di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;
g)
chiarimento del requisito di cui all' per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento;
h)
modifica dei requisiti in materia di fondi propri di cui agli articoli da 301 a 311 del presente regolamento e agli articoli da 50 bis a 50 quinquies del regolamento (UE) n. 648/2012, per tenere conto degli sviluppi o delle modifiche alle norme internazionali per le esposizioni verso una controparte centrale;
i)
chiarimento dei termini previsti per le esenzioni di cui all';
j)
modifica della misura del capitale e della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria di cui all', paragrafo 2, al fine di correggere eventuali carenze constatate sulla base delle segnalazioni di cui all', paragrafo 1, prima che il coefficiente di leva finanziaria sia pubblicato dagli enti conformemente all', paragrafo 1, lettera a).
2. L'EBA controlla i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito e presenta una relazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2015. In particolare, la relazione valuta:
a)
il trattamento del rischio di CVA come requisito individuale oppure come componente integrata del quadro dei rischi di mercato;
b)
l'ambito d'applicazione del requisito per il rischio di CVA compresa la deroga di cui all';
c)
le coperture ammissibili;
d)
il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di CVA.
Sulla scorta di tale relazione e qualora risulti che l'azione in questione è necessaria, alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all' per modificare l', l', paragrafi 1 e 3, e articoli da 383 a 386 concernenti tali elementi.
Storico versioni
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