Art. 399

Tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito

In vigore dal 26 giu 2013
Tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito 1.   Ai fini degli articoli da 400 a 403, il termine "garanzia" comprende i derivati su crediti riconosciuti ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, diversi dalle credit linked note. 2.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, qualora, ai sensi degli articoli da 400 a 403, sia autorizzato il riconoscimento di una protezione del credito di tipo reale o di tipo personale, questo è soggetto al rispetto dei requisiti di ammissibilità e di altri requisiti stabiliti alla parte tre, titolo II, capo 4. 3.   Qualora un ente si avvalga dell', paragrafo 2, il riconoscimento della protezione del credito di tipo reale è soggetto ai requisiti pertinenti di cui alla parte tre, titolo II, capo 3. Ai fini della presente parte, un ente creditizio non tiene conto della garanzia reale di cui all', paragrafi da 5 a 7, a meno che l' lo autorizzi. 4.   Gli enti analizzano, per quanto possibile, le loro esposizioni verso datori di garanzie reali, fornitori di protezioni del credito non finanziate e attività sottostanti ai sensi dell', paragrafo 7, per individuare possibili concentrazioni e, se del caso, prendono misure appropriate e notificano all'autorità competente qualsiasi elemento significativo.
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Art. 399 Regolamento (UE) 2013/575 — Tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito | Portale Normativo