Art. 398

Procedure volte a impedire agli enti l'elusione del requisito aggiuntivo in materia di fondi propri

In vigore dal 26 giu 2013
Procedure volte a impedire agli enti l'elusione del requisito aggiuntivo in materia di fondi propri Gli enti non si sottraggono intenzionalmente al requisito aggiuntivo in materia di fondi propri di cui all' cui sarebbero tenuti per esposizioni superiori ai limiti di cui all', paragrafo 1, qualora tali esposizioni siano di durata superiore a dieci giorni, trasferendo temporaneamente le esposizioni in questione ad un'altra società, appartenente o meno allo stesso gruppo, e/o effettuando operazioni artificiali al fine di chiudere l'esposizione nel periodo di dieci giorni e crearne una nuova. Gli enti applicano sistemi atti a garantire che qualsiasi trasferimento avente l'effetto di cui al primo comma sia immediatamente segnalato alle autorità competenti.
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Art. 398 Regolamento (UE) 2013/575 — Procedure volte a impedire agli enti l'elusione del requisito aggiuntivo in materia di fondi propri | Portale Normativo