Art. 401

Calcolo dell'effetto dell'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

In vigore dal 26 giu 2013
Calcolo dell'effetto dell'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito 1.   Per il calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell', paragrafo 1, un ente può utilizzare "il valore dell'esposizione corretto integralmente" calcolato ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, tenendo conto dell'attenuazione del rischio di credito, delle rettifiche per volatilità e dei disallineamenti di durata (E*). 2.   L'ente che, ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3, abbia ottenuto l'autorizzazione a utilizzare le stime interne delle LGD e dei fattori di conversione per una classe di esposizioni, può tener conto degli effetti delle garanzie reali finanziarie nel calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell', paragrafo 1, previa autorizzazione delle autorità competenti. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione di cui al comma precedente solo se l'ente può stimare gli effetti delle garanzie reali finanziarie sulle sue esposizioni separatamente da altri aspetti inerenti alle LGD. Le stime prodotte dall'ente sono sufficientemente adeguate per ridurre il valore dell'esposizione ai fini delle disposizioni dell'. L'ente che ha ottenuto l'autorizzazione a utilizzare le stime interne degli effetti delle garanzie reali finanziarie deve farlo con modalità coerenti con il metodo adottato nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri conformemente al presente regolamento. L'ente che ha ottenuto l'autorizzazione a norma della parte tre, titolo II, capo 3, a utilizzare stime interne delle LGD e dei fattori di conversione per una determinata classe di esposizioni, che non calcoli il valore delle sue esposizioni utilizzando il metodo di cui al primo comma del presente paragrafo, può utilizzare il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o il metodo di cui all', paragrafo 1, lettera b), per il calcolo del valore delle esposizioni. 3.   L'ente che utilizzi il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o abbia ottenuto l'autorizzazione a utilizzare il metodo illustrato al paragrafo 2 del presente articolo per il calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell', paragrafo 1, effettua prove di stress periodiche sulle sue concentrazioni di rischio di credito, tra l'altro per quanto riguarda il valore di realizzo di tutte le garanzie reali accettate. Le prove di stress periodiche di cui al primo comma devono riguardare i rischi derivanti dagli eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato che potrebbero avere un impatto negativo sull'adeguatezza dei fondi propri dell'ente, nonché i rischi derivanti dal realizzo delle garanzie reali in situazioni di stress. Le prove di stress effettuate sono sufficienti e adeguate alla valutazione di tali rischi. Qualora dalla prova di stress periodica risulti che il valore di realizzo di una garanzia reale accettata è inferiore a quanto è consentito tenere in conto se si utilizza il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o il metodo illustrato al paragrafo 2, il valore della garanzia reale che può essere riconosciuto per il calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell', paragrafo 1, è ridotto di conseguenza. Gli enti di cui al primo comma includono nelle loro strategie per la gestione del rischio di concentrazione i seguenti elementi: a) politiche e procedure per far fronte ai rischi derivanti dai disallineamenti di durata tra le esposizioni e tutte le protezioni creditizie a esse relative; b) politiche e procedure intese a risolvere una situazione per la quale la prova di stress indica che esiste un valore di realizzo di una garanzia reale accettata inferiore a quello preso in considerazione in caso di utilizzo del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o del metodo illustrato al paragrafo 2; c) politiche e procedure relative al rischio di concentrazione derivante dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, con particolare riferimento alle grandi esposizioni creditizie indirette, ad esempio nei confronti di un unico emittente di valori mobiliari accettati come garanzia reale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-401

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo