Art. 281

Posizioni soggette al rischio di tasso di interesse

In vigore dal 26 giu 2013
Posizioni soggette al rischio di tasso di interesse 1.   Per calcolare le posizioni soggette al rischio di tasso di interesse, gli enti applicano le disposizioni riportate nel seguito. 2.   Per le posizioni soggette al rischio di tasso di interesse su quanto segue: a) depositi ricevuti dalla controparte come garanzia reale; b) componenti in contanti; c) titoli di debito sottostanti, ai quali in ogni caso in conformità della tabella 1 dell' si applica un requisito patrimoniale dell'1,60 % o inferiore, gli enti assegnano tali posizioni ad uno dei sei insiemi di attività coperte per ciascuna valuta di cui alla tabella 4. Tabella 4 Tassi d'interesse di riferimento titoli di Stato Tassi d'interesse di riferimento diversi dai titoli di Stato Durata < 1 anno < 1 anno > 1 ≤ 5 anni > 1 ≤ 5 anni > 5 anni > 5 anni 3.   Per le posizioni soggette al rischio di tasso d'interesse su titoli di debito sottostanti o componenti in contanti per le quali il tasso d'interesse è legato ad un tasso d'interesse di riferimento che riflette il livello generale dei tassi d'interesse del mercato, la durata residua è il lasso di tempo che intercorre fino al successivo riaggiustamento del tasso d'interesse. In tutti gli altri casi, si tratta della durata residua del titolo di debito sottostante o, nel caso di una componente in contanti, della durata residua dell'operazione.
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