Art. 279

Trattamento delle garanzie reali

In vigore dal 26 giu 2013
Trattamento delle garanzie reali Per la determinazione delle posizioni di rischio, gli enti trattano le garanzie reali come segue: a) le garanzie ricevute dalla controparte sono trattate come un credito nei confronti della controparte nel quadro di un contratto derivato (posizione lunga) che scade il giorno della determinazione; b) le garanzie fornite alla controparte sono trattate come un'obbligazione nei confronti della controparte (posizione corta) che scade il giorno della determinazione.
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Art. 279 Regolamento (UE) 2013/575 — Trattamento delle garanzie reali | Portale Normativo