Art. 279
Trattamento delle garanzie reali
In vigore dal 26 giu 2013
Trattamento delle garanzie reali
Per la determinazione delle posizioni di rischio, gli enti trattano le garanzie reali come segue:
a)
le garanzie ricevute dalla controparte sono trattate come un credito nei confronti della controparte nel quadro di un contratto derivato (posizione lunga) che scade il giorno della determinazione;
b)
le garanzie fornite alla controparte sono trattate come un'obbligazione nei confronti della controparte (posizione corta) che scade il giorno della determinazione.
Storico versioni
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