Art. 279 · Trattamento delle garanzie reali

Art. 279

Trattamento delle garanzie reali

In vigore dal 26 giu 2013
Trattamento delle garanzie reali Per la determinazione delle posizioni di rischio, gli enti trattano le garanzie reali come segue: a) le garanzie ricevute dalla controparte sono trattate come un credito nei confronti della controparte nel quadro di un contratto derivato (posizione lunga) che scade il giorno della determinazione; b) le garanzie fornite alla controparte sono trattate come un'obbligazione nei confronti della controparte (posizione corta) che scade il giorno della determinazione.
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