Art. 283
Autorizzazione ad utilizzare il metodo dei modelli interni
In vigore dal 26 giu 2013
Autorizzazione ad utilizzare il metodo dei modelli interni
1. Purché abbiano accertato che il requisito di cui al paragrafo 2 sia stato rispettato, le autorità competenti autorizzano l'ente ad utilizzare il metodo dei modelli interni (IMM) per calcolare il valore dell'esposizione per le seguenti operazioni:
a)
operazioni di cui all', paragrafo 2, lettera a);
b)
operazioni di cui all', paragrafo 2, lettere b), c) e d);
c)
operazioni di cui all', paragrafo 2, lettere da a) a d).
Quando un ente ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare l'IMM per calcolare il valore dell'esposizione per una delle operazioni menzionate al primo comma, lettere da a) a c), esso può anche utilizzare l'IMM per le operazioni di cui all', paragrafo 2, lettera e).
Fatto salvo l', paragrafo 1, terzo comma, gli enti possono decidere di non applicare tale metodo alle esposizioni non significative in termini di dimensioni e di rischio. In tal caso l'ente applica a tali esposizioni uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 5 se sono rispettati i requisiti pertinenti a ciascun metodo.
2. Le autorità competenti autorizzano gli enti ad utilizzare l'IMM per i calcoli di cui al paragrafo 1 soltanto se l'ente ha dimostrato di soddisfare le condizioni di cui alla presente sezione, e le autorità competenti hanno verificato che i sistemi per la gestione del CCR di cui l'ente si è dotato siano sani e siano applicati correttamente.
3. Le autorità competenti possono autorizzare gli enti ad utilizzare l'IMM sequenzialmente su diversi tipi di operazioni per un periodo limitato di tempo. Durante questo periodo di utilizzo sequenziale gli enti possono utilizzare i metodi di cui alla sezione 3 o alla sezione 5 per il tipo di operazione per il quale non utilizzano l'IMM.
4. Per tutte le operazioni relative a strumenti derivati OTC e per le operazioni con regolamento a lungo termine per le quali un ente non ha ricevuto l'autorizzazione a norma del paragrafo 1 ad utilizzare l'IMM, l'ente utilizza i metodi illustrati nella sezione 3 o 5.
L'uso combinato di tali metodi è possibile su base permanente all'interno di un gruppo. L'uso combinato di tali metodi da parte di un singolo ente è ammesso solo se uno dei metodi è utilizzato per i casi di cui all', paragrafo 6.
5. Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione conformemente al paragrafo 1 ad utilizzare l'IMM non possono ritornare ai metodi illustrati nella sezione 3 o 5, salvo previa approvazione delle autorità competenti. Le autorità competenti forniscono tale autorizzazione, qualora l'ente adduca validi motivi debitamente comprovati.
6. Se un ente cessa di soddisfare i requisiti di cui alla presente sezione, lo notifica all'autorità competente e procede in uno dei seguenti modi:
a)
presenta all'autorità competente un piano per un tempestivo ritorno alla conformità;
b)
dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'effetto della non conformità non è significativo.
Storico versioni
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