Art. 260

Importi massimi delle esposizioni ponderati per il rischio

In vigore dal 26 giu 2013
Importi massimi delle esposizioni ponderati per il rischio Gli enti cedenti, gli enti promotori o altri enti che possono calcolare il KIRB possono limitare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a fronte delle posizioni verso la cartolarizzazione a quanto prodotto dal requisito in materia di fondi propri di cui all', paragrafo 3, che è pari alla somma dell'8 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero stati calcolati se le attività cartolarizzate non fossero state cartolarizzate e fossero a bilancio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni.
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Art. 260 Regolamento (UE) 2013/575 — Importi massimi delle esposizioni ponderati per il rischio | Portale Normativo