Art. 258

Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

In vigore dal 26 giu 2013
Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio Nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %, gli enti possono dedurre dal capitale primario di classe 1 il valore dell'esposizione della posizione, conformemente all', paragrafo 1, lettera k), in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. A tal fine, il calcolo del valore dell'esposizione può riflettere la protezione del credito di tipo reale ammissibile secondo modalità conformi all'. Quando un ente cedente si avvale di questa alternativa, può sottrarre dall'importo specificato all' l'importo dedotto conformemente all', paragrafo 1, lettera k), moltiplicato per 12,5 come l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio che sarebbe attualmente calcolato per le esposizioni cartolarizzate se non fossero state cartolarizzate.
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Art. 258 Regolamento (UE) 2013/575 — Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio | Portale Normativo