Art. 256

Requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri per le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri per le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato 1.   In caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative che prevedano una clausola di rimborso anticipato, l'ente cedente calcola, conformemente al presente articolo, un ulteriore importo dell'esposizione ponderato per il rischio in relazione al rischio di un aumento, a seguito dell'attivazione della clausola di rimborso anticipato, dei livelli di rischio di credito ai quali è esposto. 2.   L'ente calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio a fronte della somma dei valori delle esposizioni delle ragioni di credito del cedente e dell'investitore. Per le operazioni di cartolarizzazione in cui le esposizioni cartolarizzate comprendono esposizioni rotative e non, un ente cedente applica il trattamento esposto ai paragrafi da 3 a 6 alla parte dell'aggregato che contiene le esposizioni rotative. Il valore dell'esposizione delle ragioni di credito del cedente è il valore dell'esposizione della parte nozionale di un aggregato di importi utilizzati ceduti in una cartolarizzazione, la cui proporzione in relazione all'importo dell'aggregato totale ceduto nell'operazione determina la proporzione dei flussi di cassa generati dalla riscossione di capitale e interessi e altri importi associati che non sono disponibili per effettuare pagamenti a coloro che hanno posizioni verso la cartolarizzazione. Le ragioni di credito del cedente non sono subordinate alle ragioni di credito degli investitori. Il valore dell'esposizione delle ragioni di credito degli investitori è il valore dell'esposizione della parte nozionale residua dell'aggregato di importi utilizzati. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per il valore dell'esposizione delle ragioni di credito del cedente è calcolato come quello per un'esposizione su base proporzionale verso le esposizioni cartolarizzate come se queste non fossero state cartolarizzate. 3.   I cedenti dei seguenti tipi di cartolarizzazioni sono esenti dal calcolo di un importo dell'esposizione ponderato per il rischio aggiuntivo di cui al paragrafo 1: a) le cartolarizzazioni di esposizioni rotative nell'ambito delle quali gli investitori restano interamente esposti ai futuri utilizzi da parte dei debitori, cosicché il rischio relativo alle linee sottostanti non è riassunto dall'ente cedente nemmeno dopo che si sia verificato un evento attivatore il rimborso anticipato; b) le cartolarizzazioni nell'ambito delle quali una procedura di rimborso anticipato è attivata unicamente da eventi non collegati alla performance delle attività cartolarizzate o all'ente cedente, ad esempio da modifiche rilevanti nella normativa fiscale primaria o secondaria. 4.   Per un ente cedente soggetto al calcolo di un importo dell'esposizione ponderato per il rischio aggiuntivo conformemente al paragrafo 1, il totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a fronte delle sue posizioni nelle ragioni di credito degli investitori e degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati in forza del paragrafo 1 non può essere superiore al maggiore tra a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a fronte delle sue posizioni nelle ragioni di credito degli investitori, b) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che verrebbero calcolati a fronte delle esposizioni cartolarizzate da un ente che detiene le esposizioni come se non fossero state cartolarizzate in un importo pari alle ragioni di credito degli investitori. La deduzione di eventuali profitti netti derivanti dalla capitalizzazione di redditi futuri di cui all', paragrafo 1, è trattata indipendentemente dall'importo massimo indicato al precedente comma. 5.   L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio da calcolare conformemente al paragrafo 1 è determinato moltiplicando il valore dell'esposizione delle ragioni di credito degli investitori per il prodotto tra il fattore di conversione appropriato di cui ai paragrafi da 6 a 9 e il fattore di ponderazione medio ponderato che si applicherebbe alle esposizioni cartolarizzate se queste non fossero state cartolarizzate. Una clausola di rimborso anticipato è considerata come controllata quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) l'ente cedente dispone di un piano appropriato che gli assicuri di disporre di fondi propri e di liquidità sufficienti per affrontare eventuali situazioni di rimborso anticipato; b) per tutta la durata dell'operazione, i pagamenti di interessi e di capitale, le spese, le perdite e i recuperi sono ripartiti pro rata fra le ragioni di credito del cedente e degli investitori sulla base del saldo dei crediti commerciali risultante in uno o più punti di riferimento durante ogni mese; c) il periodo di rimborso è considerato sufficiente se il 90 % del debito totale (in termini di ragioni di credito del cedente e degli investitori) in essere all'inizio del periodo di rimborso anticipato può essere rimborsato o riconosciuto come in stato di default; d) la frequenza dei rimborsi non è più rapida di quella che sarebbe consentita da un piano di ammortamento lineare nel periodo di cui alla lettera c). 6.   Nel caso di cartolarizzazioni soggette ad una clausola di rimborso anticipato delle esposizioni al dettaglio senza impegno a fermo, revocabili incondizionatamente e senza preavviso, quando il rimborso anticipato è innescato dalla discesa del margine positivo ad un determinato livello, gli enti confrontano il margine positivo medio a tre mesi con i livelli ai quali detto margine deve essere bloccato. Qualora la cartolarizzazione non richieda il blocco del margine positivo, il suo punto di arresto è ritenuto situarsi 4,5 punti percentuali al di sopra del livello che innesca il rimborso anticipato. Il fattore di conversione da applicare è determinato dal livello del margine positivo medio effettivo a tre mesi conformemente alla tabella 2. Tabella 2 Cartolarizzazioni provviste di una clausola di rimborso anticipato controllato Cartolarizzazioni provviste di una clausola di rimborso anticipato non controllato Margine positivo medio a tre mesi Fattore di conversione Fattore di conversione superiore al livello A 0  % 0  % livello A 1  % 5  % livello B 2  % 15  % livello C 10  % 50  % livello D 20  % 100  % livello E 40  % 100  % dove: a) il livello A corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 133,33 % del punto di arresto ma non inferiori al 100 % di tale punto; b) il livello B corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 100 % del punto di arresto ma non inferiori al 75 % di tale punto; c) il livello C corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 75 % del punto di arresto ma non inferiori al 50 % di tale punto; d) il livello D corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 50 % del punto di arresto ma non inferiori al 25 % di tale punto; e) il livello E corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 25 % del punto di arresto. 7.   Nel caso di cartolarizzazioni dotate di una clausola di rimborso anticipato di esposizioni al dettaglio senza impegno a fermo, revocabili incondizionatamente e senza preavviso, qualora il rimborso anticipato sia innescato da un valore quantitativo in relazione ad un elemento diverso dal margine positivo medio a tre mesi, subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono applicare un trattamento che si avvicini molto a quello prescritto al paragrafo 6 per determinare il fattore di conversione indicato. L'autorità competente concede l'autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) tale trattamento è più appropriato perché l'ente può fissare, in relazione al valore quantitativo che innesca il rimborso anticipato, una misura quantitativa equivalente al punto di arresto; b) tale trattamento consente di misurare il rischio che il rischio di credito al quale l'ente è esposto aumenti a seguito dell'innesco della clausola di rimborso anticipato in modo altrettanto prudente dei calcoli di cui al paragrafo 6. 8.   Tutte le altre cartolarizzazioni provviste di clausola di rimborso anticipato controllato delle esposizioni rotative sono soggette ad un fattore di conversione del 90 %. 9.   Tutte le altre cartolarizzazioni provviste di clausola di rimborso anticipato non controllato delle esposizioni rotative sono soggette ad un fattore di conversione del 100 %.
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