Art. 259

Priorità nell'applicazione delle metodologie

In vigore dal 26 giu 2013
Priorità nell'applicazione delle metodologie 1.   Gli enti applicano i metodi in base al seguente ordine prioritario: a) per le posizioni provviste di rating o per le quali possa essere utilizzato un rating desunto, per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio è utilizzato il metodo basato sui rating di cui all'; b) per le posizioni prive di rating l'ente può utilizzare il metodo della formula di vigilanza di cui all' quando può produrre stime della PD e, se del caso, del valore dell'esposizione e della LGD, come dati immessi nel metodo della formula di vigilanza conformemente ai requisiti per la stima di tali parametri nel quadro del metodo basato sui rating interni conformemente alla sezione 3. Un ente diverso dall'ente cedente può utilizzare il metodo della formula di vigilanza solo con l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti, che è concessa solo se l'ente soddisfa la condizione di cui alla prima frase della presente lettera; c) in alternativa alla lettera b) e solo per posizioni prive di rating in programmi ABCP, l'ente può utilizzare il metodo della valutazione interna di cui al paragrafo 4 subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti; d) in tutti gli altri casi, un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % è attribuito alle posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating. e) in deroga alla lettera d), e fatta salva l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti, un ente può calcolare il fattore di ponderazione del rischio per una posizione priva di rating in un programma di ABCP conformemente all' o 254 se la posizione priva di rating non è su cambiale finanziaria e rientra nell'ambito di applicazione di un metodo della valutazione interna per il quale si chiede un'autorizzazione. I valori delle esposizioni aggregate trattate da tale eccezione sono non significativi e in ogni caso inferiori al 10 % dei valori delle esposizioni aggregate trattate dall'ente nel quadro del metodo della valutazione interna. L'ente non si avvale più di tale possibilità in caso di rifiuto dell'autorizzazione ad utilizzare il metodo della valutazione interna pertinente. 2.   Ai fini dell'utilizzo di rating desunti, un ente attribuisce ad una posizione priva di rating una valutazione del merito di credito desunta equivalente alla valutazione del merito del credito di una posizione di riferimento provvista di rating che è la posizione con massimo rango subordinata sotto tutti i profili alla posizione verso la cartolarizzazione priva di rating in questione, e soddisfa tutte le condizioni seguenti: a) le posizioni di riferimento sono subordinate sotto ogni aspetto alla posizione della cartolarizzazione priva di rating; b) la durata delle posizioni di riferimento è pari o superiore a quella della posizione priva di rating in questione; c) tutti i rating desunti sono aggiornati su base continuativa per riflettere ogni variazione della valutazione del merito di credito delle posizioni di riferimento. 3.   Le autorità competenti concedono agli enti l'autorizzazione ad utilizzare il metodo della valutazione interna di cui al paragrafo 4, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) le posizioni su cambiali finanziarie emesse dal programma ABCP sono provviste di rating; b) la valutazione interna della qualità creditizia della posizione è basata sulla metodologia pubblicamente disponibile di una o più ECAI per la valutazione dei titoli connessi a esposizioni della medesima tipologia di quelle cartolarizzate; c) tra le ECAI la cui metodologia è utilizzata come prescritto alla lettera b) sono incluse quelle che hanno fornito la valutazione esterna delle cambiali finanziarie emesse dal programma ABCP. Gli elementi quantitativi, ad esempio i fattori di stress, utilizzati per assegnare alla posizione una determinata qualità creditizia sono ispirati a principi di prudenza almeno equivalenti a quelli utilizzati nella metodologia di valutazione rilevante delle ECAI in questione; d) in fase di elaborazione della propria metodologia di valutazione interna l'ente prende in considerazione pertinenti metodologie pubblicate delle ECAI che valutano la cambiale finanziaria del programma ABCP. Questo esercizio è documentato dall'ente e ripetuto regolarmente, come evidenziato alla lettera g); e) la metodologia interna di valutazione dell'ente include diversi livelli di rating. Vi deve essere una corrispondenza tra tali livelli di rating e le valutazioni del merito di credito delle ECAI. La corrispondenza è documentata esplicitamente; f) la metodologia interna di valutazione è impiegata nei processi interni di gestione del rischio dell'ente, compresi i sistemi decisionali, di informazione della dirigenza e di allocazione del capitale interno; g) i revisori interni o esterni, le ECAI o le funzioni aziendali preposte alla revisione interna del merito di credito o alla gestione del rischio dell'ente effettuano con frequenza regolare apposite verifiche del processo di valutazione interna e della qualità delle valutazioni interne della qualità creditizia delle esposizioni dell'ente verso un programma ABCP. Qualora siano le funzioni di revisione interna, di revisione del merito di credito o di gestione del rischio ad effettuare tali verifiche, esse sono indipendenti dalla linea di attività attinente al programma ABCP, nonché dalle connesse funzioni di relazione con la clientela; h) l'ente segue l'andamento dei suoi rating interni nel corso del tempo al fine di valutare l'affidabilità della sua metodologia di valutazione interna e, se del caso, corregge tale metodologia, qualora la performance delle esposizioni diverga sistematicamente dai rating interni assegnati a tali esposizioni; i) il programma ABCP prevede requisiti per la sottoscrizione in apposite linee guida in materia di credito e di investimento. In vista dell'acquisto di un'attività, l'amministratore del programma ABCP considera il tipo di attività da acquistare, la tipologia e l'importo monetario delle esposizioni derivanti dalla fornitura di linee di liquidità e di supporti di credito, la distribuzione delle perdite e la separazione giuridica ed economica fra le attività trasferite e l'entità cedente. è effettuata un'analisi creditizia del profilo di rischio del cedente le attività, considerando anche la performance finanziaria passata e attesa, la posizione di mercato attuale, la competitività futura attesa, il grado di leva finanziaria, i flussi di cassa, la copertura degli interessi e il rating del debito. è inoltre condotta una verifica dei requisiti per la sottoscrizione del cedente, delle sue capacità di gestione e delle procedure di recupero crediti; j) i requisiti per la sottoscrizione del programma ABCP fissano le regole minime in materia di ammissibilità delle attività, in particolare: i) escludono l'acquisto di attività scadute da molto tempo o in stato di default, ii) limitano l'eccessiva concentrazione verso singoli debitori o aree geografiche, e iii) limitano la natura delle attività da acquistare; k) il programma ABCP prevede politiche e procedure di recupero crediti che tengano conto della capacità operativa e del merito di credito del gestore. Il programma ABCP attenua il rischio relativo alla performance del cedente e del gestore attraverso l'impiego di vari meccanismi quali le clausole basate sulla qualità creditizia attuale che impediscono la commistione dei fondi; l) la perdita complessiva stimata su un aggregato di attività che il programma di ABCP ipotizza di acquistare tiene conto di tutte le potenziali fonti di rischio, come i rischi di credito e di diluizione. Se il supporto di credito fornito dal cedente è commisurato unicamente alle perdite su crediti, è accantonata una riserva distinta per il rischio di diluizione, sempreché questo sia rilevante per quel particolare portafoglio di esposizioni. Inoltre, nel determinare il livello richiesto di supporto di credito, il programma utilizza diverse serie storiche pluriennali relative alle perdite, ai tassi di insolvenza, al livello di diluizione e al tasso di rotazione dei crediti commerciali; m) il programma ABCP si basa su determinate caratteristiche strutturali nelle decisioni di acquisto di esposizioni, ad esempio clausole contrattuali che consentono in maniera esplicita la liquidazione automatica di un determinato portafoglio, al fine di attenuare il potenziale deterioramento della qualità del portafoglio sottostante. 4.   Nel quadro del metodo della valutazione interna, l'ente assegna la posizione priva di rating ad uno dei livelli di rating di cui al paragrafo 3, lettera e). Alla posizione è attribuito un rating derivato identico alle valutazioni corrispondenti a tale livello di rating come indicato al paragrafo 3, lettera e). Quando, all'avvio della cartolarizzazione, questo rating derivato è almeno corrispondente al livello di investiment grade, è considerato pari ad una valutazione del merito di credito ammissibile di un' ECAI ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. 5.   Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare il metodo della valutazione interna non possono tornare ad utilizzare altri metodi, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, di avere fondati motivi per farlo; b) l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente.
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