Art. 260 · Importi massimi delle esposizioni ponderati per il rischio

Art. 260

Importi massimi delle esposizioni ponderati per il rischio

In vigore dal 26 giu 2013
Importi massimi delle esposizioni ponderati per il rischio Gli enti cedenti, gli enti promotori o altri enti che possono calcolare il KIRB possono limitare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a fronte delle posizioni verso la cartolarizzazione a quanto prodotto dal requisito in materia di fondi propri di cui all', paragrafo 3, che è pari alla somma dell'8 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero stati calcolati se le attività cartolarizzate non fossero state cartolarizzate e fossero a bilancio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-260