Art. 262

Supervisory Formula Method

In vigore dal 26 giu 2013
Article 262 Supervisory Formula Method 1.   Nel quadro del metodo della formula di vigilanza, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato come segue, fatta salva una soglia minima del 20 % per le posizioni verso la ricartolarizzazione e del 7 % per tutte le altre posizioni verso la cartolarizzazione: dove: S[x] = x, quando x ≤ K IRBR , quando x > K IRBR където: τ= 1 000; ω= 20; Beta[x; a, b]= la distribuzione cumulativa beta con parametri a e b valutati a x; T= lo spessore del segmento nel quale è detenuta la posizione è definito come il rapporto tra a) l'ammontare nominale del segmento e b) la somma dei valori nominali delle esposizioni cartolarizzate. Per gli strumenti derivati enumerati nell'allegato II, anziché il valore nominale è utilizzata la somma del valore corrente di sostituzione e dell'esposizione potenziale futura calcolata conformemente al capo 6; KIRBR = il rapporto tra a) KIRB e b) la somma dei valori delle esposizioni che sono state cartolarizzate, espresso in forma decimale; L= il livello del supporto di credito, definito come il rapporto tra l'ammontare nominale di tutti i segmenti subordinati e quello nel quale è detenuta la posizione e la somma dei valori nominali delle esposizioni cartolarizzate. I redditi futuri capitalizzati non sono inclusi nel calcolo di L. Gli importi dovuti dalle controparti nei contratti derivati enumerati all'allegato II che rappresentano segmenti con rango inferiore rispetto al segmento in questione possono essere misurati al loro valore corrente di sostituzione, senza le esposizioni potenziali future, nel calcolo dei livelli di supporto di credito; N= il numero effettivo di esposizioni calcolato conformemente all'. Per le ricartolarizzazioni, l'ente considera il numero di esposizioni verso la cartolarizzazione dell'aggregato e non il numero delle esposizioni sottostanti negli aggregati originari dai quali discendono tali esposizioni; ELGD= la LGD media ponderata per l'esposizione, calcolata come segue: FOR-L_2013176IT.01000101.notes.0059.xml.jpg dove: LGDi = la LGD media associata a tutte le esposizioni verso l'iesimo debitore, dove la LGD è calcolata conformemente al capo 3. In caso di ricartolarizzazione, alle posizioni ricartolarizzate si applica una LGD del 100 %. Qualora i rischi di default e di diluizione per i crediti commerciali acquistati siano trattati in modo aggregato nell'ambito di una cartolarizzazione, la LGDi immessa è calcolata come media ponderata della LGD per il rischio di credito e della LGD del 75 % per il rischio di diluizione. I predetti fattori di ponderazione coincidono con i requisiti in materia di fondi propri prescritti rispettivamente per il rischio di credito e per il rischio di diluizione. 2.   Se il valore nominale della massima esposizione cartolarizzata, C1, non supera il 3 % della somma dei valori nominali delle esposizioni cartolarizzate, ai fini del metodo della formula di vigilanza l'ente può porre LGD=50 % nel caso di cartolarizzazioni che non sono ricartolarizzazioni e N uguale ad uno dei seguenti importi: dove: Cm = il rapporto tra la somma dei valori nominali delle "m" esposizioni di importo massimo e la somma dei valori nominali delle esposizioni cartolarizzate. Il livello di ‧m‧ può essere fissato dall'ente. Per le cartolarizzazioni in cui sostanzialmente tutte le esposizioni cartolarizzate sono esposizioni al dettaglio, subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti gli enti possono applicare il metodo della formula di vigilanza utilizzando le semplificazioni h=0 e v=0, purché il numero effettivo delle esposizioni non sia basso e le esposizioni non siano altamente concentrate. 3.   Le autorità competenti tengono l'ABE informata circa l'uso che gli enti fanno del paragrafo 2. L'ABE sorveglia la gamma di prassi in questo ambito e formula orientamenti conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010. 4.   Le forme di attenuazione del rischio di credito per le posizioni verso la cartolarizzazione possono essere riconosciute conformemente all', paragrafi da 2 a 4, fatte salve le condizioni di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-262

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 262 Regolamento (UE) 2013/575 — Supervisory Formula Method | Portale Normativo