Art. 230
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo IRB
In vigore dal 26 giu 2013
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo IRB
1. Gli enti utilizzano la LGD* calcolata conformemente al presente paragrafo e al paragrafo 2 come LGD ai fini del capo 3.
Quando il rapporto tra il valore della garanzia reale (C) e il valore dell'esposizione (E) è inferiore al livello minimo di copertura prescritto (C*) di cui alla tabella 5, la LGD* è pari alla LGD prevista al capo 3 per le esposizioni non garantite verso la controparte. A questo scopo, gli enti calcolano il valore dell'esposizione degli elementi elencati all', paragrafi da 8 a 10, in base a un fattore di conversione o una percentuale del 100 % anziché ai fattori di conversione o alle percentuali indicate in detti paragrafi.
Quando il rapporto tra il valore della garanzia reale e il valore dell'esposizione supera un secondo — più elevato — livello soglia C** di cui alla tabella 5, la LGD* è determinata conformemente alla tabella 5.
Quando il prescritto livello di copertura C** non è assicurato per l'esposizione nel suo complesso, gli enti scompongono l'esposizione in due parti: la parte per la quale il prescritto livello di copertura C** è assicurato e la parte residua.
2. La LGD* applicabile e i livelli di copertura prescritti per le parti garantite delle esposizioni sono riportati nella tabella 5 di cui al presente paragrafo.
Tabella 5
LGD minima per la parte garantita delle esposizioni
LGD* per esposizioni di primo rango
LGD* per esposizioni subordinate
Livello minimo di copertura dell'esposizione prescritto C*
Livello minimo di copertura dell'esposizione prescritto C**
Crediti commerciali
35 %
65 %
0 %
125 %
Immobili residenziali/immobili non residenziali
35 %
65 %
30 %
140 %
Altre garanzie reali
40 %
70 %
30 %
140 %
3. In alternativa al trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2, e fatto salvo l', paragrafo 2, gli enti possono attribuire un fattore di ponderazione del rischio del 50 % alla parte dell'esposizione che è, entro i limiti stabiliti rispettivamente all', paragrafo 2, lettera d), e all', paragrafo 2, lettera d), pienamente garantita da beni immobili residenziali o non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro quando sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all', paragrafo 4.
Storico versioni
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