Art. 126

Esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali

In vigore dal 26 giu 2013
Esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali 1.   A meno che le autorità competenti non decidano altrimenti, in conformità con l', paragrafo 2, le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali sono trattate come segue: a) le esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite da ipoteche su uffici o locali per il commercio possono ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 50 %; b) le esposizioni nell'ambito di operazioni di leasing immobiliare su uffici o locali per il commercio, dove l'ente è il locatore e il locatario ha un'opzione di acquisto, possono ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 50 % a condizione che l'esposizione dell'ente sia pienamente e completamente garantita dalla proprietà del bene. 2.   Gli enti considerano un'esposizione o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite ai fini del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Gli enti possono escludere le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell'immobile che la performance del debitore dalla loro determinazione della rilevanza di tale dipendenza; b) il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dalla performance dell'immobile o del progetto immobiliare sottostante, ma dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia; c) i requisiti di cui all' e le regole di valutazione di cui all', paragrafo 1, sono soddisfatti; d) il fattore di ponderazione del rischio del 50 %, a meno che diversamente disposto dall', paragrafo 2, è assegnato alla parte del prestito che non supera il 50 % del valore di mercato dell'immobile o il 60 % del valore del credito ipotecario, a meno che diversamente disposto dall', paragrafo 2, dell'immobile in questione negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la valutazione del valore dei crediti ipotecari mediante disposizioni legislative o regolamentari. 3.   Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato membro ha pubblicato prove indicanti che su tale territorio esiste un mercato di immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano i seguenti limiti: a) le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali fino al 50 % del valore di mercato oppure al 60 % del valore del credito ipotecario, salvo altrimenti disposto dall', paragrafo 2, non superano lo 0,3 % dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali; b) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali non superano lo 0,5 % dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali. 4.   Se uno dei limiti di cui al paragrafo 3 non è rispettato in un determinato anno, cessa la possibilità di avvalersi del paragrafo 3 e la condizione di cui al paragrafo 2, lettera b), si applica fintantoché non siano soddisfatte in un anno successivo le condizioni di cui al paragrafo 3.
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Art. 126 Regolamento (UE) 2013/575 — Esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali | Portale Normativo