Art. 127
Esposizioni in stato di default
In vigore dal 26 giu 2013
Esposizioni in stato di default
1. Alla parte non garantita di una posizione in cui il debitore sia in default conformemente all' o, nel caso delle esposizioni al dettaglio, alla parte non garantita di una linea di credito in stato di default conformemente all' è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del:
a)
150 %, se le rettifiche di valore su crediti specifiche sono inferiori al 20 % della parte non garantita dell'esposizione al lordo di tali rettifiche;
b)
100 %, se le rettifiche di valore su crediti specifiche sono pari ad almeno il 20 % della parte non garantita dell'esposizione al lordo di tali rettifiche.
2. Per definire la parte garantita di una posizione scaduta valgono le stesse garanzie reali e personali ammissibili ai fini dell'attenuazione del rischio di credito a norma del capo 4.
3. Al valore delle esposizioni rimanente dopo le rettifiche per il rischio di credito specifico di esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali in conformità dell' è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 % se si è verificato un default conformemente all' .
4. Al valore delle esposizioni rimanente dopo le rettifiche per il rischio di credito specifico di esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali in conformità dell' è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 % se si è verificato un default conformemente all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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