Art. 124

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili

In vigore dal 26 giu 2013
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili 1.   Se le condizioni di cui agli non sono soddisfatte, le esposizioni o eventuali parti di esposizioni pienamente garantite da un'ipoteca su beni immobili ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100 %, ad eccezione delle parti dell'esposizione assegnate ad un'altra classe. Alla parte dell'esposizione che supera il valore dell'ipoteca del bene immobile è assegnato il fattore di ponderazione del rischio applicabile alle esposizioni non garantite della controparte interessata. La parte di un'esposizione trattata come pienamente garantita da beni immobili non supera l'importo del valore di mercato del bene costituito in garanzia o, in quegli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario, il valore del credito ipotecario in questione. 2.   Sulla base dei dati raccolti a norma dell', e di eventuali altri indicatori rilevanti, le autorità competenti procedono periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se il fattore di ponderazione del rischio del 35 % per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali di cui all' e il fattore di ponderazione del rischio del 50 % per le esposizioni garantite da immobili non residenziali di cui all', ubicati sul loro territorio, siano basati in maniera appropriata su quanto segue: a) le perdite effettive delle esposizioni garantite da immobili; b) gli sviluppi sul mercato dei beni immobili. Le autorità competenti possono fissare un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più severi di quelli di cui all', paragrafo 2, e all', paragrafo 2, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria. Per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali, l'autorità competente fissa il fattore di ponderazione del rischio in una percentuale dal 35 % al 150 %. Per le esposizioni garantite da immobili non residenziali, l'autorità competente fissa il fattore di ponderazione del rischio in una percentuale dal 50 % al 150 %. Entro tali intervalli, il fattore di ponderazione del rischio più elevato è fissato sulla base delle perdite effettive e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili e di considerazioni relative alla stabilità finanziaria. Se la valutazione dimostra che i fattori di ponderazione del rischio di cui all', paragrafo 2, e all', paragrafo 2, non rispecchiano i rischi effettivi relativi a uno o più segmenti immobiliari di dette esposizioni, pienamente garantite da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti del proprio territorio, le autorità competenti fissano, per tali segmenti immobiliari delle esposizioni, un fattore di ponderazione del rischio più elevato, corrispondente ai rischi effettivi. Le autorità competenti consultano l'ABE circa le rettifiche ai fattori di ponderazione del rischio e i criteri applicati, che saranno calcolati conformemente ai criteri stabiliti al presente paragrafo, specificati dalle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo. L'ABE pubblica i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che le autorità competenti fissano per le esposizioni di cui agli . 3.   Quando le autorità competenti fissano un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più rigorosi, gli enti dispongono di un periodo transitorio di 6 mesi per l'applicazione del nuovo fattore di ponderazione del rischio. 4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) i criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario dell'immobile di cui al paragrafo 1; b) le condizioni esposte al paragrafo 2 di cui le autorità competenti tengono conto nel determinare fattori di ponderazione del rischio più elevati, in particolare l'esistenza di "considerazioni relative alla stabilità finanziaria". L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 5.   Alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali e residenziali situati in un altro Stato membro, gli enti di uno Stato membro applicano i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che sono stati fissati dalle autorità competenti di tale Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-124

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 124 Regolamento (UE) 2013/575 — Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili | Portale Normativo