Art. 232

Altri tipi di protezione del credito di tipo reale

In vigore dal 26 giu 2013
Altri tipi di protezione del credito di tipo reale 1.   Quando sono soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 1, i depositi presso enti terzi possono essere trattati come una garanzia dell'ente terzo. 2.   Quando sono soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 2, gli enti sottopongono la quota dell'esposizione garantita dal valore di riscatto corrente delle polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore al seguente trattamento: a) quando l'esposizione è soggetta al metodo standardizzato, è ponderata per il rischio utilizzando i fattori specificati al paragrafo 3; b) quando l'esposizione è soggetta al metodo IRB ma non alle stime interne delle LGD dell'ente, riceve una LGD del 40 %. In caso di disallineamenti di valuta, gli enti riducono il valore di riscatto corrente conformemente all', paragrafo 3, e il valore di protezione del credito corrisponde al valore di riscatto corrente della polizza di assicurazione vita. 3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), gli enti attribuiscono i seguenti fattori di ponderazione del rischio sulla base del fattore di ponderazione del rischio assegnato ad un'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita: a) un fattore di ponderazione del rischio del 20 %, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 20 %; b) un fattore di ponderazione del rischio del 35 %, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 50 %; c) un fattore di ponderazione del rischio del 70 %, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %; d) un fattore di ponderazione del rischio del 150 %, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 150 %. 4.   Gli enti possono trattare gli strumenti riacquistati su richiesta che sono ammissibili ai sensi dell', lettera c), come garanzia dell'ente emittente. Il valore della protezione del credito ammissibile è il seguente: a) quando lo strumento è riacquistato al suo valore nominale, il valore della protezione corrisponde a tale importo; b) quando lo strumento è riacquistato al prezzo di mercato, il valore della protezione corrisponde al valore dello strumento valutato secondo le stesse modalità applicate ai titoli di debito che soddisfano le condizioni di cui all', paragrafo 4.
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Art. 232 Regolamento (UE) 2013/575 — Altri tipi di protezione del credito di tipo reale | Portale Normativo