Art. 23
Imprese nei paesi terzi
In vigore dal 26 giu 2013
Imprese nei paesi terzi
Ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata conformemente al presente capo, i termini "impresa di investimento", "ente creditizio", "ente finanziario" e "ente" si applicano anche alle imprese stabilite in paesi terzi che, se fossero stabilite nell'Unione, rientrerebbero nelle definizioni di tali termini di cui all'.
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